(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 36 del 9 settembre 2003)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'art.  53  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della provincia;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale 29
giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la
protezione   dall'esposizione   a   campi   elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici,  ai  sensi  dell'art. 61 della legge provinciale 11
settembre  1998,  n.  10), come modificato dal decreto del presidente
della  provincia  13  maggio  2002, n. 8-98/Leg., e in particolare il
capo  III  concernente  «Impianti  fissi  di radiodiffusione sonora e
televisiva»;
    Visto il decreto dei presidente della giunta provinciale 3 aprile
2003, n. 6-127/Leg.;
    Visto l'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10,
come  modificato  e integrato dall'art. 20 delle legge provinciale 20
marzo 2000, n. 3;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1750 di data
18  luglio  2003,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo schema di
regolamento  concernente:  «Modificazioni  al  decreto del presidente
della  giunta  provinciale  29  giugno  200,  n.  13-31/Leg.  recante
"Disposizioni     regolamentari     concernenti     la     protezione
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai
sensi  dell'art.  61  della  legge  provinciale 11 settembre 1998, n.
10"»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'art. 8-bis del decreto del presidente della giunta
              provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.
    1.   L'art.   8-bis  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale   29  giugno  2000,  n.  13-31/Leg.,  e'  sostituito  dal
seguente:
    «Art.   8-bis  (Risanamento  e  delocalizzazione  degli  impianti
esistenti  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva).  -  1.  Ferma
restando  la  disciplina  stabilita  dalla legge provinciale n. 9 del
1997,  i  limiti  di  esposizione  e le misure di cautela di cui agli
articoli  3  e  4  del  decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del
1998,  nonche'  gli  obiettivi  di  qualita'  afferenti  il volume di
rispetto  di  cui  all'art.  2  del presente regolamento si applicano
anche  gli  impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti  nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz
-  nei  tempi  e nei modi stabiliti dal presente articolo e dall'art.
8-ter.
    2.   Ai   fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,  sono
considerati  esistenti  gli  impianti  installati o in esercizio alla
data del 2 agosto 2000.
    3.  Gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva
che  non  rispettano  i limiti di esposizione, le misure di cautela e
gli  obiettivi  di  qualita' richiamati dal comma 1 sono ricondotti a
conformita'  ovvero  delocalizzati  a cura dei soggetti gestori degli
impianti stessi.
    4.  Per le finalita' del comma 3, la giunta provinciale approva -
entro  il  30  settembre  2004 - un apposito piano di risanamento che
determina  i  criteri,  le  modalita',  le  misure  e gli obblighi di
risanamento   o  di  delocalizzazione  degli  impianti  esistenti  di
radiodiffusione sonora e televisiva, ivi compresi gli impianti di cui
all'art. 8-ter, stabilendo i tempi per la sua attuazione.
    5.  Il  piano di risanamento previsto dal comma 4 e' approvato in
coerenza  con  il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  - previa acquisizione del
parere  del  comitato  richiamato dall'art. 4, comma 4, e tiene conto
dello  stato  di attuazione delle disposizioni urbanistiche contenute
nell'art.  2  della  legge  provinciale  n.  9 del 1997. Lo schema di
piano,  prima della sua approvazione definitiva, e' depositato presso
la  segreteria  del  comitato  di  cui  all'art.  4,  comma 4, per la
consultazione  da  parte  dei  soggetti  gestori interessati. Di tale
deposito  e' dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e gli
interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione medesima.
    6.   La  realizzazione  degli  interventi  di  risanamento  o  di
delocalizzazione  e' subordinata allacquisizione dei provvedimenti di
cui  all'art.  2  della  legge  provinciale  n.  9  del  1997, ove ne
ricorrano i presupposti. Il parere del comitato di cui al comma 5 del
presente   articolo,   unitamente  alla  deliberazione  della  giunta
provinciale  di  cui  al  comma  4 del medesimo articolo, tiene luogo
della  determinazione prevista dall'art. 2, commi 6, 6-bis e 7, della
legge  provinciare  n.  9  del  1997.  Avverso  la determinazione del
comitato non e' ammesso ricorso alla giunta provinciale.
    7.  Il  piano  di  risanamento di cui al comma 4 puo' disporre il
trasferimento degli impianti da esso considerati nei siti individuati
dal   piano   nazionale   di  assegnazione  delle  frequenze  per  la
radiodiffusione,  anche  nelle  more  di  adeguamento degli strumenti
urbanistici  comunali  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 2, della legge
provinciale n. 9 del 1997.
    8.  Si  applicano  inoltre le disposizioni stabilite dall'art. 5,
commi  7  e  8, e - in correlazione con le cadenze temporali previste
dal  piano  di  risanamento di cui ai comma 4 del presente articolo -
quelle stabilite dall'art. 8, comma 3.
    9.  Per  la  predisposizione  del  piano  indicato al comma 4, la
giunta  provinciale  puo'  avvalersi  della collaborazione tecnica di
esperti esterni alla Provincia.».